di collegamento 1. Gli Stati membri possono convenire tra loro scambi di funzionari di collegamento per periodi di tempo determinati o indeterminati e in base a modalita' reciprocamente accettate. 2. I funzionari di collegamento non sono competenti a intervenire nel paese ospitante. 3. Allo scopo di promuovere la cooperazione tra le amministrazioni doganali degli Stati membri, al funzionario di collegamento, con l'assenso o su richiesta delle competenti autorita' degli Stati membri, possono essere affidati i compiti seguenti:
- a)agevolare e accelerare lo scambio di informazioni tra gli Stati membri;
- b)fornire assistenza nelle indagini attinenti al suo paese di origine o allo Stato membro che rappresenta;
- c)partecipare all'evasione delle domande di assistenza;
- d)fornire consulenza ed assistenza al paese ospitante nella preparazione e nell'attuazione di operazioni transfrontaliere;
- e)qualsiasi altro compito che gli Stati membri possono convenire tra loro. 4. Gli Stati membri possono convenire bilateralmente o multilateralmente il mandato e l'ubicazione dei funzionari di collegamento. I funzionari di collegamento possono anche rappresentare gli interessi di uno o piu' Stati membri.
Testo vigente dal 27 gennaio 2009
