di coordinamento centrali 1. Gli Stati membri designano all'interno della propria amministrazione doganale un ufficio centrale (ufficio di coordinamento) incaricato di ricevere le domande di mutua assistenza presentate a norma della presente convenzione e di coordinare la mutua assistenza, fatto salvo il paragrafo 2. Detto ufficio e' inoltre incaricato della cooperazione cbn le altre autorita' coinvolte in misure di assistenza a norma della presente convenzione. Gli uffici di coordinamento degli Stati membri mantengono tra loro i necessari contatti diretti, soprattutto nei casi di cui al titolo IV. 2. L'attivita' degli uffici di coordinamento centrali non esclude, in particolare nei casi d'urgenza, la cooperazione diretta fra gli altri servizi delle autorita' doganali degli Stati membri. Tuttavia, per ragioni di efficienza e di coerenza, gli uffici di coordinamento centrali sono informati di qualsiasi azione che si avvalga di tale cooperazione diretta. 3. Nel caso in cui l'autorita' doganale non sia, o sia solo parzialmente, competente per l'evasione di una domanda, l'ufficio di coordinamento centrale trasmette la domanda all'autorita' nazionale competente e ne informa l'autorita' richiedente. 4. Se per motivi di diritto o di fatto la domanda non puo' essere accolta, l'ufficio di coordinamento la rinvia all'autorita' richiedente con la motivazione dell'impedimento.
Testo vigente dal 27 gennaio 2009
