di identificazione Fatte salve disposizioni contrarie della presente convenzione, i funzionari dell'autorita' richiedente presenti in un altro Stato membro per esercitarvi i diritti di cui alla presente convenzione devono essere in grado di esibire in qualsiasi momento un mandato scritto in cui siano indicate la loro identita' e la loro qualifica ufficiale.

Testo vigente dal 27 gennaio 2009

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urn:nir:stato:legge:2008-12-30;217~convenzione-art7 · fonte su Normattiva