di identificazione Fatte salve disposizioni contrarie della presente convenzione, i funzionari dell'autorita' richiedente presenti in un altro Stato membro per esercitarvi i diritti di cui alla presente convenzione devono essere in grado di esibire in qualsiasi momento un mandato scritto in cui siano indicate la loro identita' e la loro qualifica ufficiale.
Testo vigente dal 27 gennaio 2009
