delle domande 1. Per soddisfare le domande di assistenza l'autorita' interpellata procede, nei limiti delle sue competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su richiesta di altre autorita' della stessa Parte, fornendo informazioni gia' in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione. Questa disposizione si applica anche alle altre autorita' alle quali la domanda e' stata rivolta dall'autorita' interpellata in virtu' del presente protocollo, qualora quest'ultima non possa agire autonomamente. 2. Le domande di assistenza sono espletate conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari e agli altri strumenti giuridici della Parte contraente interpellata. 3. I funzionari debitamente autorizzati di una Parte contraente possono, d'intesa con l'altra Parte interessata e alle condizioni da questa stabilite, ottenere dagli uffici dell'autorita' interpellata o di un'altra autorita', della quale l'autorita' interpellata e' responsabile, le informazioni sulle operazioni che costituiscono o che possono costituire un'infrazione della legislazione doganale, che occorrono all'autorita' richiedente ai fini del presente protocollo. 4. I funzionari di una Parte possono essere presenti, d'intesa con l'altra Parte interessata e alle condizioni da essa stabilite, alle indagini svolte nel territorio di quest'ultima.

Testo vigente dal 27 gennaio 2009

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urn:nir:stato:legge:2008-12-30;218~protocollo-art7 · fonte su Normattiva