minerari e materie prime 1. Le Parti favoriscono gli investimenti e gli scambi nei settori dei prodotti minerari e delle materie prime, compresi i metalli non ferrosi. 2. La cooperazione riguarda principalmente: - gli scambi di informazioni sulle prospettive nel settore minerario e in quello dei metalli non ferrosi; - la definizione di un quadro giuridico per la cooperazione; - le questioni commerciali; - l'adozione e l'applicazione della legislazione ambientale; - la formazione; - la sicurezza nell'industria mineraria.
Testo vigente dal 27 gennaio 2009
