Parti collaborano al fine di prevenire le attivita' illegali quali: - le attivita' illegali nel settore economico, compresa la corruzione; - le operazioni illegali riguardanti merci varie, compresi rifiuti industriali, e il traffico illecito di armi; - le contraffazioni. La cooperazione nei suddetti settori avviene mediante consultazioni e una stretta interazione; e' prevista inoltre un'assistenza tecnica e amministrativa, anche nei seguenti settori: - elaborazione della legislazione nazionale per la prevenzione delle attivita' illecite; - creazione di centri d'informazione; - migliore efficienza delle istituzioni incaricate di prevenire le attivita' illecite; - formazione del personale e sviluppo delle infrastrutture per la ricerca; - elaborazione di misure reciprocamente accettabili per impedire le attivita' illecite.

Testo vigente dal 27 gennaio 2009

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urn:nir:stato:legge:2008-12-30;218~art67 · fonte su Normattiva