1. Le merci originarie della Repubblica di Tagikistan sono importate nella Comunita' in esenzione da restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente, fatte salve le disposizioni degli articoli 12, 15 e 16 del presente accordo. 2. Le merci originarie della Comunita' sono importate nel Tagikistan in esenzione da tutte le restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente, fatte salve le disposizioni degli articoli 12, 15 e 16 del presente accordo.
Testo vigente dal 27 gennaio 2009
