Art. 12 — Comproprietà degli immobili
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Qualora l'immobile appartenga in comproprieta' a piu' titolari, i contributi di cui ai precedenti articolo 9 e 10 vengono assegnati al titolare il cui nucleo familiare, alla data del sisma, occupava l'abitazione, salvo il diritto degli altri proprietari sul bene. I titolari di diritti reali di godimento che occupavano l'immobile alla data anzidetta ((e tutti coloro che dimostrino con atto notorio il possesso non violento ne' clandestino alla data del 23 novembre 1980)) possono richiedere l'assegnazione dei contributi di cui ai precedenti articoli 9 e 10 e procedere alla ricostruzione o ripristino del medesimo immobile, fatto comunque salvo il diritto di proprieta', ove il proprietario non vi abbia, per qualsiasi motivo, provveduto nel termine stabilito dal successivo articolo 14. I titolari dei predetti diritti reali di godimento possono presentare le domande entro i successivi 90 giorni. Le deliberazioni condominiali relative all'opera di ricostruzione o riparazione sono valide se approvate con la maggioranza di cui al secondo comma dell'articolo 1136 del codice civile.
Testo in vigore dal 12 agosto 1981 al 19 aprile 1984
