Art. 12 — Comproprietà degli immobili
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Qualora l'immobile appartenga in comproprieta' a piu' titolari, i contributi di cui ai precedenti articolo 9 e 10 vengono assegnati al titolare il cui nucleo familiare, alla data del sisma, occupava l'abitazione, salvo il diritto degli altri proprietari sul bene. I titolari di diritti reali di godimento che occupavano l'immobile alla data anzidetta e tutti coloro che dimostrino con atto notorio il possesso non violento ne' clandestino alla data del 23 novembre 1980 possono richiedere l'assegnazione dei contributi di cui ai precedenti articoli 9 e 10 e procedere alla ricostruzione o ripristino del medesimo immobile, fatto comunque salvo il diritto di proprieta', ove il proprietario non vi abbia, per qualsiasi motivo, provveduto nel termine stabilito dal successivo articolo 14. I titolari dei predetti diritti reali di godimento possono presentare le domande entro i successivi 90 giorni. Le deliberazioni condominiali relative all'opera di ricostruzione o riparazione sono valide se approvate con la maggioranza di cui al secondo comma dell'articolo 1136 del codice civile. ((Nell'ipotesi in cui non sia raggiunta la maggioranza prevista dal precedente comma, ovvero nell'ipotesi in cui non esistano le tabelle millesimali, le deliberazioni condominiali relative agli edifici da ricostruire o da riparare sono assunte in conformita' dell'articolo 30, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457. E' a tal fine sufficiente la maggioranza semplice calcolata in base all'imponibile catastale. Ove gli immobili non risultino interamente accatastati, le delibere condominiali sono valide se approvate da proprietari che rappresentino la maggioranza semplice delle superfici nette complessive. La disposizione del comma precedente si applica anche nelle ipotesi di unita' minime di intervento che, secondo i piani di recupero, siano costituite da piu' immobili. Per gli immobili distrutti o da demolire o da riparare in conseguenza degli eventi sismici i proprietari delle unita' immobiliari procedono alla costituzione convenzionale del condominio al fine di adottare le delibere necessarie per l'esecuzione dei lavori di ricostruzione o riparazione. Si applicano per la determinazione della maggioranza le disposizioni del presente articolo)).
Testo in vigore dal 19 aprile 1984 al 22 novembre 1987
