Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75

Art. 21 — Ricostruzione e riparazione degli stabilimenti industriali

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Alle imprese industriali che hanno impianti nelle regioni Basilicata e Campania e nei comuni della regione Puglia indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 15 aprile 1981, n. 128, e' concesso un contributo pari al 75 per cento della spesa necessaria alla riparazione o ricostruzione degli stabilimenti e di tutte le attrezzature e degli insediamenti strumentali, necessari allo svolgimento dell'attivita' produttiva, distrutti o danneggiati a seguito dei terremoti del novembre 1980 e del febbraio 1981. Il contributo di cui al comma precedente e' esteso alle spese necessarie per il miglioramento e l'adeguamento funzionale degli stabilimenti nonche' a quelle relative all'acquisto del terreno nello stesso comune qualora, per ragioni sismiche o di vincoli urbanistico ambientali, non sia possibile la ricostruzione in loco. La domanda per fruire del contributo deve essere presentata, per il tramite di una azienda o istituto di credito, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e alla commissione di cui al quinto comma, ((entro il 31 dicembre 1982)), corredata dall'autorizzazione o concessione ad edificare rilasciata dal sindaco e dall'autorizzazione dei competenti uffici tecnici regionali, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, nonche' da una perizia giurata da cui risulti anche il mantenimento dei livelli di occupazione preesistenti al sisma. Nell'ipotesi di miglioramento e di adeguamento funzionale, alla domanda deve essere allegato il progetto esecutivo. E' istituita presso ogni provincia, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una commissione composta da un delegato del presidente della giunta regionale, che la presiede, da tre membri designati dal consiglio regionale, con voto limitato, da due membri designati dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, dall'intendente di finanza. La commissione ha sede presso la camera di commercio della provincia interessata e le spese per il suo funzionamento e per il compenso dei collaudatori sono a carico del fondo di cui all'articolo 3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede alla concessione del contributo previo parere della commissione di cui al precedente comma. Qualora la commissione non si esprima entro trenta giorni dal ricevimento della domanda il parere si intende favorevole. Il contributo e' corrisposto dalla direzione provinciale del tesoro, per il tramite dell'azienda o dell'istituto di credito di cui al terzo comma, mediante ordinativi tratti sui fondi messi a disposizione dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con ordini di accreditamento emessi in contabilita' speciale in ragione del:

  • a)50 per cento del contributo all'inizio dei lavori certificato dal sindaco;
  • b)restante 50 per cento del contributo dopo l'ultimazione dei lavori, previo collaudo degli stessi da parte di un tecnico nominato dal presidente della commissione di cui al quinto comma. Gli interessi bancari maturati sulle somme come sopra accreditate spettano all'amministrazione depositante. Gli interessi bancari sono fissati con decreto del Ministro de tesoro ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902. Il CIPE assegna, ai sensi del precedente articolo 4, le disponibilita' da destinare a tali interventi. L'ammontare annuo della provvidenza sara' stabilito su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato secondo le procedure di cui al precedente articolo 4. 2
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 27 febbraio 1982, n. 57, convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 1982, n. 187

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Il D.L. 27 febbraio 1982, n. 57, convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 1982, n. 187, ha disposto (con l'art. 9) che "per la realizzazione di nuove iniziative industriali nelle aree di cui all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, il contributo di cui all'articolo 21 della medesima legge puo' essere concesso fino ad un massimo di 24 miliardi di lire. Le relative domande devono essere presentate entro il 31 dicembre 1982".

Testo in vigore dal 1 maggio 1982 al 28 marzo 1987

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urn:nir:stato:legge:1981-05-14;219~art21 · fonte su Normattiva