Art. 32 — Prestazione di garanzie
Art. 25 sexies, D.L. n. 57/82, conv. con mod. L.n. 187/1982 1. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a concedere contributi, a valere sui fondi di cui all'articolo 3, entro il limite complessivo di lire 20 miliardi, alle cooperative ed ai consorzi promossi da enti pubblici, isitituti di credito e della FIME, aventi come scopo la prestazione di garanzie ai fini di facilitare l'ottenimento del credito bancario e di ridurre gli oneri finanziari a carico delle imprese danneggiate dal terremoto.
Testo vigente dal 12 aprile 1990, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva