Art. 28 — Ricostruzione dei comuni disastrati
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Entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge i comuni disastrati adottano o modificano il piano regolatore generale o aggiornano il piano di ricostruzione previsto dalla legge 5 ottobre 1962, n. 1431, nel rispetto degli indirizzi di assetto territoriale fissati dalla Regione. Per sopperire alle immediate esigenze di ricostruzione i comuni stessi adottano o confermano tra i seguenti piani esecutivi necessari:
- a)il piano di zona redatto ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni, dimensionato sulla base del fabbisogno di aree urbanizzate per la realizzazione di edifici residenziali distrutti e non ricostruibili in sito;
- b)il piano degli insediamenti produttivi di cui all'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, ove risultino necessarie aree urbanizzate per la realizzazione di edifici destinati ad attivita' produttive, compresi quelli commerciali e turistici;
- c)i piani di recupero di cui al titolo IV della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, che disciplinano la ricostruzione in sito degli edifici demoliti e da demolire, la ristrutturazione di quelli gravemente danneggiati e la sistemazione delle aree di sedime di edifici demoliti o da demolire che non possono essere ricostruiti in sito. I piani esecutivi di cui al comma precedente sono inquadrati in una relazione generale che illustra i riferimenti allo strumento urbanistico vigente o adottato e che contiene: lo studio geognostico delle aree destinate all'edificazione, nonche' i dati necessari per il dimensionamento delle aree suddette, con particolare riferimento al numero ed alla consistenza delle famiglie da alloggiare, alla dimensione degli impianti produttivi da ricostruire, al numero degli alloggi demoliti o da demolire, riparabili, integri. Nel caso in cui il comune sia sprovvisto di strumento urbanistico generale, la relazione di cui al comma precedente contiene anche i criteri generali di impostazione del piano regolatore generale, che sara' adottato entro i termini di cui al primo comma del presente articolo. I piani esecutivi di cui al presente articolo sono adottati dal comune, anche in variante degli strumenti urbanistici vigenti o adottati, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione che diviene esecutiva, ai sensi dell'articolo 3 della legge 9 giugno 1947, n. 530.1 I piani sono pubblicati mediante deposito presso gli uffici comunali per 10 giorni, entro i quali possono essere presentate opposizioni. Dell'eseguito deposito e' data notizia al pubblico ed agli interessati mediante affissione di manifesti in luogo pubblico e di avviso all'albo comunale. Nei 15 giorni successivi alla scadenza del termine per le opposizioni, i piani, con le deduzioni del comune sulle stesse, sono trasmessi alla Regione che si pronuncia in via definitiva entro 30 giorni dal ricevimento, ovvero dalla data di entrata in vigore della presente legge per i piani gia' presentati. Trascorso inutilmente tale termine, i piani si intendono approvati. Dell'approvazione e' dato attestato dal sindaco con apposito decreto affisso all'albo comunale per 15 giorni. Nel termine perentorio di cui al comma precedente la Regione puo' suggerire modifiche che non comportino sostanziali innovazioni o che risultino necessarie per assicurare la razionale e coordinata sistemazione delle opere e degli impianti di interesse statale o regionale. Il comune, nel termine di 20 giorni dalla restituzione del piano, puo' accogliere o rigettare i suggerimenti di cui al comma precedente. Dopo le determinazioni consiliari di cui al comma precedente, il piano si intende definitivamente approvato e della sua approvazione e' dato attestato dal sindaco con apposito decreto affisso all'albo Comunale per 15 giorni. L'approvazione dei piani equivale a dichiarazione di pubblica utilita', nonche' di indifferibilita' e di urgenza di tutte le opere, edifici ed impianti in essi previsti. Qualora i piani esecutivi di cui al precedente comma non pervengano alla Regione entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione medesima provvede in via sostitutiva.1 Ove il piano di recupero di cui alla lettera c) del precedente secondo comma concerna centri di interesse storico-artistico, devono essere sentite, prima dell'adozione, le competenti sovraintendenze, le quali provvedono entro 30 giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine, il parere si ritiene acquisito. Ai soggetti che, non potendo ricostruire in sito gli immobili distrutti o da demolire, provvedono, direttamente ovvero con delega di cui al precedente articolo 8, lettera d), alla costituzione di alloggi e di impianti produttivi sulle aree complete di attrezzature primarie di cui alle lettere a) e b) del precedente secondo comma, le aree stesse sono cedute in proprieta' anche oltre la riserva di proprieta' comunale ed indipendentemente dal possesso dei requisiti soggettivi. Nelle more della adesione o della conferma dei piani esecutivi di cui al secondo comma del presente articolo, il comune puo' autorizzare la riparazione o la ricostruzione di edifici rurali o isolati o di case sparse che risultino danneggiati e che non siano da trasferire. In tali casi le aree di sedime degli edifici demoliti o da demolire sono acquisite al patrimonio comunale. I piani di ricostruzione di cui al presente articolo sono adottati nel rispetto di criteri di sicurezza geologica e sismica. Le spese per l'elaborazione dei piani di cui al presente articolo sono a carico del fondo di cui al precedente articolo 3.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 26 giugno 1981, n. 333, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 1981, n. 456
1Il D.L. 26 giugno 1981, n. 333, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 1981, n. 456, ha disposto (con l'art. 2-quater) che "i termini di cui al quinto e dodicesimo comma dell'articolo 28 della legge 14 maggio 1981, n. 219, sono prorogati di sessanta giorni per i comuni che hanno rinnovato il consiglio comunale nella tornata elettorale del 21 e 22 giugno 1981 e di trenta giorni per gli altri comuni".
Testo in vigore dal 12 agosto 1981 al 1 maggio 1982
