Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75

Art. 55 — Piani urbanistici dei comuni danneggiati dal terremoto

Per sopperire alle esigenze di ricostruzione, i comuni gravemente danneggiati e, tra i danneggiati, quelli dichiarati sismici con decreto del 7 marzo 1981 emesso dal Ministro dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 14-undecies del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, possono adottare o confermare i piani esecutivi di cui alle lettere a), b) e c) del secondo comma del precedente articolo 28. Sono esclusi dai benefici previsti dalla presente legge gli immobili, quand'anche inclusi nei piani di recupero, la cui ristrutturazione o ricostruzione, in tutto o in parte, non sia ricollegabile con l'evento sismico. Ai piani di cui al primo comma si applicano le norme del precedente articolo 28, ma i termini di approvazione della regione sono fissati in tre mesi. Nei comuni che non si avvalgono della facolta' di adozione dei piani di recupero, la ricostruzione o la riparazione degli edifici distrutti o danneggiati dal terremoto resta disciplinata dalle norme vigenti: Le spese per l'elaborazione dei piani di cui al presente articolo sono a carico del fondo di cui al precedente articolo 3

Testo vigente dal 1 maggio 1982

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Corte costituzionale

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