Art. 63 — Segreteria del CIPE
[1]Per le esigenze derivanti dai servizi di segreteria del CIPE connessi con l'attuazione della presente legge, il Ministro del bilancio e della programmazione economica puo' assumere personale nel limite di tre unita', avvalendosi dei contratti di cui all'articolo 3 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428, convertito nella legge 4 agosto 1973, n. 497, omesso il parere del Comitato tecnico scientifico. Per le medesime esigenze il limite di cui all'articolo 5, ultimo comma, del decreto-legge di cui al primo comma e' elevato di 10 unita'.
[2]CAPO III.
[3]DISPOSIZIONI VARIE.
Testo vigente dal 18 maggio 1981
