Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75
Art. 7 — Compiti regionali
Le Regioni Basilicata e Campania svolgono in particolare i seguenti compiti:
- a)coordinamento dei piani di assetto territoriale ed emanazione degli indirizzi per i piani comunali;
- b)assistenza tecnica ai comuni, alle comunita' montane ed agli altri enti pubblici nell'attuazione dell'opera di ricostruzione;
- c)coordinamento dei programmi costruttivi di cui al successivo articolo 16, e, in tale ambito, eventuale realizzazione di opere che i comuni, le comunita' montane o altri enti pubblici sovracomunali decidano di affidare alla Regione;
- d)promozione di appositi accordi fra gli enti locali, nonche' di associazioni anche obbligatorie di comuni, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- e)formazione dei programmi annuali per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera g) del successivo articolo 8;
- f)coordinamento dei piani e dei programmi di propria competenza con quelli dei comuni, delle comunita' montane o da altri enti pubblici sovracomunali e di questi con quelli di competenza statale in coerenza con i piani e gli indirizzi di cui alla precedente lettera a).
Testo vigente dal 18 maggio 1981
