DI DOMANDE 1. Ciascuna Parte, se riceve dall'altra Parte e da altri Stati richieste di estradizione della stessa persona per lo stesso reato, dara' la preferenza alla richiesta dello Stato nel cui territorio il reato e' stato commesso. 2. Ciascuna Parte, se riceve dall'altra Parte e da altri Stati richieste di estradizione della stessa persona per reati diversi, dara' la preferenza alla richiesta per il reato piu' grave. 3. Se i predetti criteri non si rivelano utili a determinare una decisione, la Parte richiesta terra' conto di tutte le altre circostanze del caso e, in particolare, della cittadinanza della persona richiesta, delle date di ricevimento delle domande nonche' della possibilita' di una successiva estradizione tra gli Stati richiedenti.

Testo vigente dal 10 marzo 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-02-19;219~convenzione-art18 · fonte su Normattiva