Art. 16 (Accordo Protocollo n. 4)
[1]Requisiti di carattere generale
[2]1 I prodotti originari della Comunita' importati in Croazia e i prodotti originari della Croazia importati nella Comunita' beneficiano delle disposizioni del presente Accordo su presentazione a) di un certificato di circolazione EUR 1, il cui modello figura nell'allegato III, oppure
- b)nei casi di cui all'articolo 21, paragrafo 1, di una dichiarazione, il cui testo e' riportato nell'allegato IV, rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolla di consegna o qualsiasi altro documento commerciale (in appresso denominata "dichiarazione su fattura") che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione
[3]2 In deroga al paragrafo 1, nei casi di cui all'articolo 26 i prodotti originari ai sensi del presente protocollo beneficiano delle disposizioni dell'Accordo senza che sia necessario presentare alcuno dei documenti di cui sopra
Testo vigente dal 20 agosto 2004
