[1]Requisiti di carattere generale

[2]1. I prodotti originari della Comunita' importati in Sudafrica e i prodotti originati del Sudafrica importati nella Comunita' beneficiano delle disposizioni dell'Accordo su presentazione:

  • a)di un certificato di circolazione EUR.1, il cui modello figura nell'allegato III; oppure
  • b)nei casi di cui all'articolo 19, paragrafo 1, di una dichiarazione, il cui testo e' riportato nell'allegato IV, rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolla di consegna o qualsiasi altro documento commerciale (in appresso denominata "dichiarazione su fattura") che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentire l'identificazione.

[3]2. In deroga al paragrafo 1,nei casi di cui all'articolo 24 i prodotti originari ai sensi del presente protocollo beneficiano delle disposizioni dell'Accordo senza che sia necessario presentare alcuno dei documenti di cui sopra.

Testo vigente dal 21 novembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;320~protocollo-1-art14 · fonte su Normattiva