[1]Requisiti di carattere generale
[2]1. I prodotti originari della Comunita' importati in Sudafrica e i prodotti originati del Sudafrica importati nella Comunita' beneficiano delle disposizioni dell'Accordo su presentazione:
- a)di un certificato di circolazione EUR.1, il cui modello figura nell'allegato III; oppure
- b)nei casi di cui all'articolo 19, paragrafo 1, di una dichiarazione, il cui testo e' riportato nell'allegato IV, rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolla di consegna o qualsiasi altro documento commerciale (in appresso denominata "dichiarazione su fattura") che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentire l'identificazione.
[3]2. In deroga al paragrafo 1,nei casi di cui all'articolo 24 i prodotti originari ai sensi del presente protocollo beneficiano delle disposizioni dell'Accordo senza che sia necessario presentare alcuno dei documenti di cui sopra.
Testo vigente dal 21 novembre 2003
