[1]Settori di Cooperazione

[2]La cooperazione fra le Parti potra' includere, ma non essere limitata ai seguenti settori:

[3]a. sicurezza e politica di difesa;

[4]b. ricerca e sviluppo, supporto logistico e acquisizione di prodotti e servizi nel settore della Difesa;

[5]c. conoscenze ed esperienze acquisite durante le operazioni internazionali di peacekeeping;

[6]d. formazione e addestramento in campo militare;

[7]e. questioni relative all'ambiente e all'inquinamento causato da attivita' militari;

[8]f. servizi sanitari militari;

[9]g. storia militare;

[10]h. sport militari;

[11]i. ogni altro settore militare di reciproco interesse delle Parti.

Testo vigente dal 22 marzo 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-03-11;22~accordo-art3 · fonte su Normattiva