[1]Settori di Cooperazione
[2]La cooperazione fra le Parti potra' includere, ma non essere limitata ai seguenti settori:
[3]a. sicurezza e politica di difesa;
[4]b. ricerca e sviluppo, supporto logistico e acquisizione di prodotti e servizi nel settore della Difesa;
[5]c. conoscenze ed esperienze acquisite durante le operazioni internazionali di peacekeeping;
[6]d. formazione e addestramento in campo militare;
[7]e. questioni relative all'ambiente e all'inquinamento causato da attivita' militari;
[8]f. servizi sanitari militari;
[9]g. storia militare;
[10]h. sport militari;
[11]i. ogni altro settore militare di reciproco interesse delle Parti.
Testo vigente dal 22 marzo 2011
