Ogni Stato firmatario deve procedere alle dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 al piu' tardi all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica della presente Convenzione. Esse acquistano efficacia a decorrere dal giorno della entrata in vigore della Convenzione stessa. Qualora alla dichiarazione di cui all'articolo 12, secondo comma, si proceda prima o in occasione del deposito del sesto strumento di ratifica della Convenzione, tale dichiarazione acquista efficacia a decorrere dal giorno dell'entrata in vigore di quest'ultima; qualora tale dichiarazione venga fatta successivamente, essa acquista efficacia a decorrere dal primo giorno del terzo mese successivo al ricevimento della relativa notifica. Ogni Stato contraente puo', in ogni momento, revocare una o entrambe le dichiarazioni fatte in forza degli articoli 3 e 4. Tale revoca acquista efficacia il primo giorno del terzo mese successivo al ricevimento della relativa notifica da parte del Segretario Generale del Consiglio delle Comunita' Europee. Essa e' definitiva.

Testo vigente dal 6 maggio 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-01-28;220~art15 · fonte su Normattiva