1. Ogni Stato firmatario, all'atto della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica o di accettazione, od ogni Stato aderente, all'atto del deposito del proprio strumento di adesione, puo' designare il territorio o i territori ai quali verra' applicato il presente Accordo. 2. Ogni Stato firmatario, all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica o di accettazione, o in ogni altro momento successivo, al pari di ogni Stato aderente, all'atto del deposito del proprio strumento di adesione o in ogni altro momento successivo, puo' estendere l'applicazione del presente Accordo mediante dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, a qualsiasi altro territorio indicato nella dichiarazione stessa e di cui esso curi le relazioni internazionali o in nome del quale sia autorizzato a stipulare. 3. Ogni dichiarazione fatta ai sensi del paragrafo precedente potra' essere ritirata, per quanto riguarda qualsiasi territorio indicato in detta dichiarazione, alle condizioni previste dall'articolo 20 del presente Accordo.

Testo vigente dal 18 giugno 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-05-18;304~art17 · fonte su Normattiva