E' convertito in legge il decreto-legge 11 aprile 1974, n. 99, recante provvedimenti urgenti sulla giustizia penale, con la seguente modificazione: All'articolo 12, l'ultimo comma e' sostituito dal seguente: "La sospensione condizionale della pena non puo' essere concessa piu' di una volta. Tuttavia il giudice nell'infliggere una nuova condanna, puo' disporre la sospensione condizionale qualora la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con la precedente condanna anche per delitto, non superi i limiti stabiliti dall'articolo 163".

Testo vigente dal 11 giugno 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-06-07;220~artunico · fonte del testo