1. Ogni Parte Contraente adottera' i provvedimenti necessari ad evitare che le proprie autorita' procedano alla legalizzazione nei casi in cui la presente Convenzione ne prescriva invece la soppressione. 2. Essa accertera', se necessario, la verifica dell'autenticita' degli atti ai quali si applica la presente Convenzione. Tale verifica non comportera' alcun pagamento di tasse o spese e verra' compiuta nel piu' breve tempo possibile.
Testo vigente dal 7 maggio 1971
