1. Ogni Parte Contraente adottera' i provvedimenti necessari ad evitare che le proprie autorita' procedano alla legalizzazione nei casi in cui la presente Convenzione ne prescriva invece la soppressione. 2. Essa accertera', se necessario, la verifica dell'autenticita' degli atti ai quali si applica la presente Convenzione. Tale verifica non comportera' alcun pagamento di tasse o spese e verra' compiuta nel piu' breve tempo possibile.

Testo vigente dal 7 maggio 1971

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-01-28;222~art4 · fonte su Normattiva