[1]da tasse - Dispensa dal visto di legalizzazione

[2]1. Le esenzioni da tasse, bolli e diritti di cancelleria o di registro, previste dalla legislazione di una delle due Parti, valgono anche per gli atti o documenti che devono essere prodotti per l'applicazione della presente Convenzione. 2. Tutti gli atti, documenti ed altre scritture, che devono essere prodotti per l'applicazione della presente Convenzione, sono esenti dall'obbligo del visto e della legalizzazione. 3. L'attestazione relativa all'autenticita' di un certificato o di un documento, oppure di una copia, rilasciata da Autorita', Istituzione competente o Organismo di collegamento di una Parte, sara' ritenuta valida dalle Autorita', Istituzioni competenti e Organismi di collegamento dell'altra Parte.

Testo vigente dal 2 settembre 2003

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2003-08-19;244~art31 · fonte su Normattiva