Gli animali a sangue freddo devono essere trasportati in appositi imballaggi, tenendo conto delle loro necessita' di spazio, di ventilazione, di temperatura, di rifornimento di acqua e di ossigeno del tipo e nella quantita' adatti alla specie considerata. Devono inoltre essere portati a destinazione nel piu' breve tempo possibile.

Testo vigente dal 23 maggio 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-04-12;222~art46 · fonte su Normattiva