Gli animali a sangue freddo devono essere trasportati in appositi imballaggi, tenendo conto delle loro necessita' di spazio, di ventilazione, di temperatura, di rifornimento di acqua e di ossigeno del tipo e nella quantita' adatti alla specie considerata. Devono inoltre essere portati a destinazione nel piu' breve tempo possibile.
Testo vigente dal 23 maggio 1973
