La presente Convenzione si applica ai trasporti internazionali:
- a)degli ungulati domestici e degli animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina e porcina (Capitolo II);
- b)dei volatili e dei conigli domestici (Capitolo III);
- c)dei cani e dei gatti domestici (Capitolo IV);
- d)di altri mammiferi e volatili (Capitolo V);
- e)degli animali a sangue freddo (Capitolo VI).
Testo vigente dal 23 maggio 1973
