La presente Convenzione si applica ai trasporti internazionali:

  • a)degli ungulati domestici e degli animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina e porcina (Capitolo II);
  • b)dei volatili e dei conigli domestici (Capitolo III);
  • c)dei cani e dei gatti domestici (Capitolo IV);
  • d)di altri mammiferi e volatili (Capitolo V);
  • e)degli animali a sangue freddo (Capitolo VI).

Testo vigente dal 23 maggio 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-04-12;222~art2 · fonte su Normattiva