1. Gli animali devono essere scaricati nel piu' breve tempo possibile. Durante le attese nei mezzi di trasporto essi devono essere posti al riparo da condizioni climatiche eccessive e beneficiare altresi' di una aerazione adeguata. 2. Il personale addetto all'avviamento ed al ricovero degli animali deve possedere necessarie conoscenze e capacita' e deve altresi' rispettare le esigenze enunciate nella presente Convenzione.
Testo vigente dal 12 maggio 2013
