1. Gli animali devono essere scaricati nel piu' breve tempo possibile. Durante le attese nei mezzi di trasporto essi devono essere posti al riparo da condizioni climatiche eccessive e beneficiare altresi' di una aerazione adeguata. 2. Il personale addetto all'avviamento ed al ricovero degli animali deve possedere necessarie conoscenze e capacita' e deve altresi' rispettare le esigenze enunciate nella presente Convenzione.

Testo vigente dal 12 maggio 2013

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urn:nir:stato:legge:1985-10-14;623~convenzione-art3 · fonte su Normattiva