Parti contribuiranno allo sviluppo della cooperazione, prevista dall'Articolo 1 del presente Accordo, con particolare riguardo ai seguenti settori, tenuto conto delle priorita' dei due Paesi nel campo della scienza e della tecnologia: - rieerehe fondamentali ed applicate nel settore delle scienze fisiche e naturali; - ricerche industriali ed innovazioni tecnologiche. Le Parti attribuiranno inoltre particolare importanza ai settori dell'ecologia e della protezione ambientale.

Testo vigente dal 19 luglio 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-07-01;222~accordo-art2 · fonte su Normattiva