Parti incoraggeranno ed intensificheranno la cooperazione fra i due Paesi nel campo della scienza e della tecnologia con particolare riguardo ai seguenti settori: - medicina; - agricoltura e tecnologie alimentari; - energia e tutela dell'ambiente; - scienze naturali; - nuove tecnologie; - informatica e telecomunicazioni; - archeologia e tutela del patrimonio archeologico; - oceanografia o pesca.

Testo vigente dal 27 giugno 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-06-03;149~accordo-art2 · fonte su Normattiva