Parti favoriranno l'elaborazione di progetti congiunti che potrebbero essere inseriti nei programmi europei ed internazionali sia in atto che futuri e favoriranno la piu' attiva partecipazione degli scienziati e degli esperti dei due Paesi alla loro attuazione.

Testo vigente dal 19 luglio 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-07-01;222~accordo-art5 · fonte su Normattiva