degli investimenti 1. Il trattamento menzionato al paragrafo 2 dell'Articolo 2 del presente Accordo, sara' almeno altrettanto favorevole di quello garantito agli investimenti effettuati dagli investitori di qualsiasi Stato terzo. 2. Ciascuna Parte Contraente accordera', in conformita' con la propria legislazione, agli investimenti effettuati sul proprio territorio dagli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti effettuati dai propri investitori. 3. Il trattamento della nazione piu' favorita, concesso in conformita' con il paragrafo 1 del presente Articolo, non sara' esteso ai vantaggi ed ai privilegi che una Parte Contraente riconosce o riconoscera' in futuro per effetto di: - una sua partecipazione a aree di libero scambio, unioni doganali od economiche; - accordi fra la Federazione Russa e gli Stati che costituivano l'ex Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, nel campo della cooperazione economica; - accordi intesi ad evitare la doppia imposizione o altri accordi su questioni relative alla tassazione; - accordi per facilitare gli scambi transfrontalieri. 4. Le disposizioni del presente Articolo saranno applicate anche alle attivita' connesse con un investimento.

Testo vigente dal 19 luglio 1997

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1997-07-01;223~accordo-art3 · fonte su Normattiva