per perdite Qualora gli investitori di una delle due Parti Contraenti subiscano perdite in relazione agli investimenti da essi effettuati nel territorio dell'altra Parte Contraente a causa di guerre o altri conflitti armati, stati di emergenza o avvenimenti analoghi, quest'ultima Parte Contraente offrira' a tali investitori, in conformita' alla propria legislazione, lo stesso trattamento previsto per i propri investitori e, in ogni caso, un trattamento non meno favorevole di quello riconosciuto agli investitori di qualsiasi Paese terzo. I pagamenti, previsti a titolo di risarcimento, saranno liberamente trasferibili.

Testo vigente dal 19 luglio 1997

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1997-07-01;223~accordo-art4 · fonte su Normattiva