di fondi connessi con gli investimenti 1. Ognuna delle Parti Contraenti garantisce che gli investitori dell'altra Parte Contraente possano trasferire senza impedimenti all'estero:

  • a)capitale iniziale e quote aggiuntive per il mantenimento e l'incremento dell'investimento;
  • b)qualsiasi reddito;
  • c)somme derivanti dalla totale o parziale vendita o liquidazione di un investimento;
  • d)somme destinate al rimborso di prestiti relativi ad un investimento;
  • e)remunerazioni e altre indennita' percepite da cittadini dell'altra Parte Contraente per impieghi retribuiti e servizi forniti nell'attuazione di un investimento effettuato nel suo territorio, nella misura e secondo le modalita' previste dalla propria legislazione. 2. Tenuto conto dell'Articolo 3 del presente Accordo, le Parti Contraenti si impegnano ad accordare ai trasferimenti, di cui al paragrafo 1 del presente Articolo, il trattamento della nazione piu' favorita.

Testo vigente dal 19 luglio 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-07-01;223~accordo-art6 · fonte su Normattiva