Lo Stato richiesto prestera' gratuitamente assistenza allo Stato richiedente ad eccezione:
- a)- delle spese di traduzione dei documenti allegati ad una richiesta o da essa derivanti;
- b)degli onorari dei consulenti privati indicati nella richiesta;
- c)di tutte le spese relative al trasferimento di testimoni, in conformita' all'articolo 15; e
- d)di tutte le spese relative al trasferimento dei testimoni detenuti, in conformita' all'articolo 16.
Testo vigente dal 16 giugno 1984
