Ratifica ed esecuzione dell'Atto

Art. 4 (Atto di revisione)

[1]E RATIFICA

[2](1) Il presente atto di revisione e' aperto fino al 1° settembre 2001 alla firma degli Stati contraenti dell'Ufficio europeo dei brevetti a Monaco.

[3](2) Il presente atto di revisione e' soggetto a ratifica; gli strumenti di ratifica sono depositati presso il Governo della Repubblica federale di Germania.

Testo vigente dal 3 dicembre 2007

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urn:nir:stato:legge:2007-11-29;224~atto-di-revisione-art4 · fonte su Normattiva