Art. 4 (Atto di revisione)
[1]E RATIFICA
[2](1) Il presente atto di revisione e' aperto fino al 1° settembre 2001 alla firma degli Stati contraenti dell'Ufficio europeo dei brevetti a Monaco.
[3](2) Il presente atto di revisione e' soggetto a ratifica; gli strumenti di ratifica sono depositati presso il Governo della Repubblica federale di Germania.
Testo vigente dal 3 dicembre 2007
