Art. 9 (Atto di revisione)
[1]E NOTIFICHE
[2](1) Il Governo della Repubblica Federale di Germania effettua copie certificate conformi del presente atto di revisione e le trasmette ai Governi degli Stati contraenti e degli Stati che possono aderire alla Convenzione sul brevetto europeo in virtu' dell'articolo 166, paragrafo 1.
[3](2) Il governo della Repubblica Federale di Germania notifica ai Governi degli Stati di cui al paragrafo 1:
- a)il deposito di ogni strumento di ratifica o di adesione;
- b)la data di entrata in vigore del presente atto di revisione.
[4]IN FEDE DI CHE i plenipotenziari a tal fine designati, dopo avere presentato i loro pieni poteri, riconosciuti come essendo in buona e debita forma, hanno firmato il presente atto di revisione.
[5]FATTO a Monaco, il ventinove novembre duemila: in un esemplare in lingua francese, inglese e tedesca, i tre testi facenti ugualmente fede. Questo esemplare e' depositato presso gli archivi del Governo della Repubblica Federale di Germania.
Testo vigente dal 3 dicembre 2007
