Art. 5 (Atto di revisione)
[1](1) Il presente atto di revisione e' aperto, fino alla sua entrata in vigore, all'adesione degli Stati parti della Convenzione e degli Stati che ratificano la Convenzione o che vi aderiscono.
[2](2) Gli strumenti di adesione sono depositati presso il Governo della Repubblica Federale di Germania.
Testo vigente dal 3 dicembre 2007
