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[1]ARTICOLO III. (Giurisdizione)

[2]Quando un reato e' stato commesso al di fuori del territorio della Parte richiedente, la Parte richiesta ha il potere di concedere l'estradizione se le sue leggi prevedono la punibilita' di tale reato o se la persona richiesta e' un cittadino della Parte richiedente.

Testo in vigore dal 16 giugno 1984 al 4 luglio 1996

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