Ratifica ed esecuzione del trattato di estradizione fra la Repubblica italiana e l'Australia, firmato a Milano il 26 agosto 1985
Art. 3 (Trattato)
di commissione del reato Quando un reato sia stato commesso al di fuori del territorio della Parte richiedente, la Parte richiesta puo' concedere l'estradizione se la sua legge prevede la punibilita' di tale reato o se la persona richiesta e un cittadino della Parte richiedente.
Testo vigente dal 25 gennaio 1989
