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[1]ARTICOLO XVIII. (Consegna di beni, strumenti, oggetti e documenti)

[2]1. - Tutti i beni, strumenti, oggetti di valore, documenti e altre prove riguardanti il reato possono essere sequestrati e consegnati alla Parte richiedente. Tali beni possono essere consegnati anche nel caso in cui l'estradizione non possa essere, effettuata. I diritti di terzi su tali beni sono debitamente fatti salvi. 2. - La Parte richiesta puo' condizionare la consegna dei predetti beni ad una soddisfacente garanzia della Parte richiedente che gli stessi beni verranno restituiti alla Parte richiesta non appena possibile e puo' differirne la consegna se e' necessario per ragioni di prova nella Parte richiesta.

Testo in vigore dal 16 giugno 1984 al 4 luglio 1996

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