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[1]ARTICOLO XXIII. (Denuncia)

[2]Ambedue le Parti contraenti potranno denunciare il presente Trattato mi qualsiasi momento dandone notifica scritta all'altra Parte contraente. La denuncia avra' effetto sei mesi dopo la data di ricevimento della notifica.

Testo in vigore dal 16 giugno 1984 al 4 luglio 1996

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