Art. 21 (Convenzione)
- Denuncia 1. Ogni Parte puo' in qualunque momento denunciare la presente Convenzione indirizzando una notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. 2. La denuncia avra' effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un termine di sei mesi dopo la data in cui il Segretario generale avra' ricevuto la notifica.
Testo vigente dal 23 novembre 1996
