Art. 10 (Accordo) — Pagamento di quote aggiuntive e integrative
Qualora una prestazione diretta o derivata sia dovuta ad una persona in virtu' del presente Accordo, sara' anche dovuta qualsiasi quota integrativa od aggiuntiva pagabile a detta persona se essa ha diritto a tale quota integrativa od aggiuntiva in base alle leggi di sicurezza sociale di tale Parte contraente.
Testo vigente dal 24 giugno 1988
