Qualora una prestazione diretta o derivata sia dovuta ad una persona in virtu' del presente Accordo, sara' anche dovuta qualsiasi quota integrativa od aggiuntiva pagabile a detta persona se essa ha diritto a tale quota integrativa od aggiuntiva in base alle leggi di sicurezza sociale di tale Parte contraente.

Testo vigente dal 24 giugno 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-06-07;225~accordo-art10 · fonte su Normattiva