Art. 12 (Accordo) — Pensione all'orfano di entrambi i genitori
La pensione dovuta in base alle leggi di sicurezza sociale australiane per un minore rimasto orfano di entrambi i genitori mentre era residente in Australia sara' corrisposta, durante la residenza dell'orfano in Italia, secondo le modalita' previste da dette leggi, alla persona cui e' affidato e che ne ha la tutela e la cura.
Testo vigente dal 24 giugno 1988
