Art. 23 (Accordo) — Entrata in vigore
1. Il presente Accordo sara' ratificato da entrambe le Parti contraenti in conformita' con le rispettive procedure ed entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui avverra' lo scambio degli strumenti di ratifica. 2. L'Accordo sulla trasferibilita' delle pensioni concluso tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Commonwealth d'Australia il 2 novembre 1972 cessera' di avere efficacia dalla data di entrata in vigore del presente Accordo.
Testo vigente dal 24 giugno 1988
