Art. 24 (Accordo) — Cessazione
[1]1. Fatto salvo quanto disposto al paragrafo 2, il presente Accordo rimarra' in vigore fino alla scadenza di un periodo di 12 mesi che decorrera' dalla data in cui una delle Parti contraenti ricevera', per via diplomatica, notifica dell'intenzione dell'altra Parte contraente di denunciare l'Accordo. 2. Nel caso in cui il presente Accordo venga denunciato in conformita' con il precedente paragrafo 1, continuera' ad avere efficacia nei confronti di tutte le persone che, in virtu' di esso:
- a)ricevono delle prestazioni alla data di cessazione dell'efficacia dell'Accordo; o
- b)hanno presentato una domanda per ottenere delle prestazioni prima della scadenza del termine previsto in detto paragrafo ed hanno diritto a ricevere tali prestazioni. In fede di che, i sottoscritti, muniti di pieni poteri, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Roma il ventitre aprile 1986, in duplice esemplare, ciascuno nelle lingue italiana ed inglese, facendo entrambi i testi ugualmente fede.
[2]Per la Repubblica italiana Per l'Austria
[3]Parte di provvedimento in formato grafico
[4]Visto, il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI
Testo vigente dal 24 giugno 1988
