Art. 4 (Accordo) — Parità di trattamento
1. I cittadini di ciascuna delle Parti contraenti godranno della parita' di trattamento nell'applicazione delle leggi di sicurezza sociale rispettivamente dell'Australia e dell'Italia. In ogni caso in cui il diritto di una prestazione dovuta in base a tali leggi da Parte contraente dipende, in tutto o in parte, dal possesso della cittadinanza di tale Parte contraente, una persona che sia cittadino dell'altra Parte contraente sara' considerata, ai fini del riconoscimento del diritto a tale prestazione quale cittadino della prima Parte contraente. 2. Alle persone cui si applica il presente Accordo, ciascuna delle Parti contraenti assicura la parita' di trattamento in relazione ai diritti ed obblighi che derivano a ciascuna di esse dal presente Accordo.
Testo vigente dal 24 giugno 1988
