Qualora una persona, a prescindere dalla residenza e dalla presenza fisica in Australia, abbia diritto ad una prestazione australiana in virtu' delle leggi di sicurezza sociale australiane, o del presente Accordo, e alla data in cui presenta domanda per detta prestazione, sia:

  • a)residente in Australia e fisicamente presente in Italia;
  • b)residente in Italia e fisicamente presente in Australia; oppure
  • c)residente e fisicamente presente in Italia, tale persona sara' considerata, ai fini di tale domanda, come se fosse residente e fisicamente presente in Australia alla data suddetta.

Testo vigente dal 24 giugno 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-06-07;225~accordo-art5 · fonte su Normattiva