Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e l'Australia in materia di sicurezza sociale, firmato a Roma il 23 aprile 1986
Art. 5 (Accordo) — Residenza o presenza in Italia
Qualora una persona, a prescindere dalla residenza e dalla presenza fisica in Australia, abbia diritto ad una prestazione australiana in virtu' delle leggi di sicurezza sociale australiane, o del presente Accordo, e alla data in cui presenta domanda per detta prestazione, sia:
- a)residente in Australia e fisicamente presente in Italia;
- b)residente in Italia e fisicamente presente in Australia; oppure
- c)residente e fisicamente presente in Italia, tale persona sara' considerata, ai fini di tale domanda, come se fosse residente e fisicamente presente in Australia alla data suddetta.
Testo vigente dal 24 giugno 1988
