degli investimenti e dei proventi (1) Ciascuna Parte Contraente, per quanto riguarda gli investimenti, garantira' agli investitori dell'altra Parte Contraente il diritto illimitato di trasferire all'estero i loro investimenti e proventi. Tale diritto non esonerera' gli investitori dal loro obbligo di pagare le tasse. (2) I trasferimenti valutari saranno effettuati senza ritardo ingiustificato, in qualsiasi valuta convertibile. Un trasferimento sara' considerato come effettuato senza ritardo ingiustificato quando ha luogo nel periodo di tempo normalmente richiesto per l'espletamento delle modalita' legate al trasferimento. Salvo se diversamente convenuto dagli investitori, i trasferimenti saranno effettuati al tasso di cambio piu' favorevole applicabile alla data del trasferimento.
Testo vigente dal 19 luglio 1997
