[1]di Capitali, Profitti e proventi
[2]1. Ciascuna Parte Contraente garantira' che, dopo che gli investitori hanno ottemperato a tutti gli obblighi fiscali, possono trasferire quanto segue all'estero senza indebito ritardo, in qualsiasi valuta convertibile ed al tasso di cambio prevalente applicabile alla data del trasferimento:
- a)somme capitali ed aggiuntive impiegate per mantenere ed incrementare gli investimenti;
- b)profitti netti, dividendi, royalties, spese per assistenza e servizi tecnici, interessi ed ogni altro utile;
- c)i proventi derivanti dalla vendita o dalla liquidazione totale o parziale di un investimento;
- d)i fondi per il rimborso dei prestiti contratti per un investimento ed i relativi interessi;
- e)la remunerazione e gli assegni percepiti dai cittadini dell'altra Parta Contraente per il lavoro dipendente o i servizi prestati in relazione ad un investimento effettuato nel suo territorio; nella quantita' e nel modo prescritti dalla legislazione e dalle norme nazionali vigenti;
- f)i pagamenti di cui alle disposizioni degli Articoli 4 e 5 del presente Accordo.
[3]2. Pur prendendo in considerazione le disposizioni dell'Articolo 3 del presente accordo, le Parti Contraenti si impegnano ad applicare ai trasferimenti di cui al paragrafo 1 del presente Articolo lo stesso trattamento accordato agli investimenti effettuati dagli investitori di uno stato terzo, se quest'ultimo e' piu' favorevole. 3. Ferme restando le disposizioni di paragrafi 1 e 2, ciascuna Parte Contraente puo' mantenere le leggi e le normative
[4](a) relative alle procedura da seguire per i trasferimenti consentiti dal presente Articolo, a condizione che tali procedure siano completate senza indebito ritardo dalla parte interessata e non pregiudichino la sostanza dei diritti enucleati ai paragrafi 1 e 2; (b) che richiedano un attestato relativo ai trasferimenti valutari.
[5]4. Ai fini del Presente Accordo; "senza indebito ritardo", riferito ai trasferimenti, indica che deve essere possibile effettuare tali trasferimenti il piu' rapidamente possibile, conformemente alle normali procedure relative alle transazioni commerciali.
Testo vigente dal 4 novembre 2003
